Art. 7.
(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni).

      1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati, ciascuna regione o ente locale può disporre incentivi finanziari di durata biennale e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per i successivi dieci anni, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune.
      2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai residenti dei piccoli comuni che intendano recuperare il patrimonio abitativo dei comuni stessi o avviare in essi un'attività economica.
      3. Gli incentivi sono revocati immediatamente ove cessino i presupposti di cui al comma 1.